Autovelox. Nessun obbligo di fornire i dati del conducente fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Nel caso in cui venga proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo avverso il verbale presupposto, l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente sancito dall'art. 126-bis comma 2 c.d.s. deve ritenersi sospeso fino alla definizione dei ricorsi presentati contro il medesimo verbale presupposto per la stretta connessione tra quest’ultimo e la violazione di cui all'art. 126 bis comma 2 del codice della strada.