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Addebito della separazione al marito. La singola fotografia è prova dell’infedeltà.

Cass. civ., sez. I, ord., 7 agosto 2024, n. 22291

Nel giudizio di separazione dei coniugi, la Corte di appello confermava la decisione del Tribunale con la quale veniva addebitata la separazione al marito per l’infedeltà di quest’ultimo, adulterio che veniva dimostrato sulla scorta di quanto emerso da una fotografia e che aveva determinato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Cass. civ., sez. I, ord., 7 agosto 2024, n. 22291

Presidente Valitutti – Relatore Tricomi

Motivi della decisione

2.- Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.c. e dell’art. 151, secondo comma, c.c. e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia accertato l’infedeltà dell’appellante ed abbia ritenuto provato il relativo addebito della separazione, sulla scorta di quanto emerso da una fotografia.

3.- Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.c. e dell’art. 151, secondo comma, c.c. e l’omessa valutazione di un fatto storico, oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo in relazione alla pronuncia di addebito della separazione, individuato nel progressivo logoramento del rapporto affettivo tra i coniugi.

Il ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia tributato rilievo alle argomentazioni da lui esposte, volte a provare come la disgregazione del nucleo familiare fosse già da tempo in atto oltre che a negare la violazione dell’obbligo di fedeltà.

4.- I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020), mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (Cass. n. 3923/2018), con la precisazione che l’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest’ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. n.20866/2021).

Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivatamente espresso le ragioni della pronuncia di addebito evidenziando gli elementi probatori (evidenza del reperto fotografico, contegno processuale del resistente ex art.116 c.p.c.) e ne ha tratto le conseguenze sul piano dell’addebito: le due censure, sia pure svolte come violazioni di legge, sollecitano una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti.

Invero, nel caso di specie, la Corte d’Appello ha evidenziato gli elementi probatori (foto, contegno processuale del resistente, ex art. 116 c.p.c.) dai quali ha tratto il convincimento che la rottura dell’unione coniugale fosse ascrivibile al tradimento posto in essere da quest’ultimo. La Corte ha altresì evidenziato che nessun elemento di segno contrario, che potesse fornire una spiegazione alternativa dei fatti era stato fornito dall’odierno ricorrente.

Tali elementi non sono stati individuati – nel senso di averli sottoposti al giudice di appello – neanche nel ricorso per cassazione, che – del tutto genericamente – deduce che la crisi coniugale sarebbe più risalente del preteso tradimento, senza evidenziare – con autosufficiente allegazione – alcun elemento di riscontro al riguardo fornito nel giudizio di seconde cure, palesemente sollecitando una inammissibile rivisitazione del merito.

Al riguardo, va peraltro ribadito che l’indagine sulla responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza è riservata al giudice del merito ed è, quindi, censurabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 2960/2017); vizio, nella specie, chiaramente insussistente.

5.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione Civile, il giorno 14 maggio 2024. Depositata in Cancelleria il 7 agosto 2024.