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Ebbrezza e messa alla prova riducono della metà la sanzione della sospensione della patente

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  • Ultima modifica dell'articolo:Settembre 28, 2022

Corte Cost., sent. 30 giugno 2022, n. 163

Il recente intervento della Corte Cost., sent. 30 giugno 2022, n. 163 ha risolto positivamente una irragionevole disparità di trattamento dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 224, comma 3, cod. strada nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.

In effetti fino al recentissimo intervento del giudice delle leggi, si realizzava una chiara disparità di trattamento tra colui che, imputato del reato di guida in stato di ebbrezza la cui pena fosse stata sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità agli effetti dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il positivo svolgimento di questo avrebbe determinato, tra l’altro, oltre che l’estinzione del reato, anche la riduzione alla metà, disposta dal giudice, della sanzione della sospensione della patente, mentre per l’imputato del medesimo fatto reato il quale avesse ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova, l’esito positivo della stessa non avrebbe determinato, a differenza di quanto previsto per il lavoro di pubblica utilità, alcun effetto premiale con riguardo alla riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Link sentenza Corte Cost., sent. 30 giugno 2022, n. 163