Autovelox. Nessun obbligo di fornire i dati del conducente fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Nel caso in cui venga proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo avverso il verbale presupposto, l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente sancito dall'art. 126-bis comma 2 c.d.s. deve ritenersi sospeso fino alla definizione dei ricorsi presentati contro il medesimo verbale presupposto per la stretta connessione tra quest’ultimo e la violazione di cui all'art. 126 bis comma 2 del codice della strada.

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Il proprietario del veicolo non è deve comunicare i dati del conducente finché pende il ricorso

Cass. Civile Sent. Sez. 2 Num. 3022 Anno 2024 Fondata è la censura, che fa leva sull’art. 126-bis co. 2 c.d.s., ove si dispone che l’organo accertatore debba comunicare la perdita di pun-teggio all’anagrafe nazionale solo dopo il pagamento della sanzione amministrativa oppure dopo la definizione dei procedimenti sulla vali-dità della contestazione presupposta (oppure ancora dopo la scadenza dei termini…

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